

- 25 agosto 2026
- 5 minuti
Provider o deployer: quale ruolo avete secondo l'AI Act
La differenza fra fornitore e deployer nell'AI Act, gli obblighi di ciascuno e i tre casi in cui un utilizzatore diventa fornitore senza accorgersene.

Un'azienda adotta uno strumento generico di analisi dei testi per velocizzare la lettura dei documenti interni, poi lo stesso strumento comincia a essere usato per valutare le candidature ricevute per una posizione aperta. Nessuno ha cambiato il software, nessuno ha firmato un nuovo contratto, ma quell'azienda è appena diventata fornitrice di un sistema ad alto rischio secondo l'AI Act, con tutti gli obblighi che ne derivano. È il tipo di passaggio silenzioso che espone di più le imprese italiane, la maggior parte delle quali resta nel ruolo più leggero, quello di deployer, ma può scivolare nell'altro senza rendersene conto.
Le due definizioni
L'articolo 3 del regolamento definisce fornitore una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica o qualsiasi altro organismo che sviluppa un sistema di AI o un modello per finalità generali, oppure ne commissiona lo sviluppo, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito: la gratuità non esenta. Definisce deployer chi utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale; in italiano il regolamento usa "utilizzatore", ma nella pratica prevale il termine inglese. La linea di separazione si riassume così: il fornitore risponde di cosa il sistema è, il deployer di come viene usato. Progettazione, capacità e limiti da una parte; contesto operativo, supervisione e monitoraggio dall'altra.
I tre casi in cui un deployer diventa fornitore
È il punto che espone di più software house, agenzie e integratori, e l'articolo 25 lo disciplina con precisione: un distributore, un importatore, un deployer o un terzo assumono gli obblighi del fornitore in tre situazioni. La prima è quando si appone il proprio marchio: se rivendete un sistema ad alto rischio con il vostro nome, siete fornitori di quel sistema, e non conta che il codice sia di altri, conta il nome sulla scatola. La seconda è quando si modifica sostanzialmente il sistema: una modifica sostanziale di un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato vi rende fornitori, e il confine fra personalizzazione e modifica sostanziale non è sempre netto, cambiare i parametri di configurazione previsti dal fornitore no, riaddestrare il modello su dati vostri quasi certamente sì. La terza, come nell'esempio di apertura, è quando si cambia la finalità dichiarata: se usate un sistema per uno scopo diverso da quello indicato dal fornitore, e questo lo porta nella categoria ad alto rischio, diventate fornitori.
Cosa deve fare un fornitore, cosa deve fare un deployer
Gli obblighi di un fornitore sono strutturali e, per i sistemi ad alto rischio, impegnativi: redigere e conservare la documentazione tecnica, istituire un sistema di gestione della qualità, condurre la valutazione di conformità prima dell'immissione sul mercato, registrare il sistema nella banca dati europea, apporre la marcatura CE, istituire un sistema di monitoraggio successivo alla commercializzazione, conservare i registri generati automaticamente. Sono adempimenti che richiedono mesi e competenze dedicate, ed è la ragione per cui il passaggio di ruolo descritto sopra non è un dettaglio formale.
Un deployer deve fare molto meno, e in gran parte sono buone pratiche che un'azienda seria adotta comunque: usare il sistema secondo le istruzioni del fornitore, garantire la sorveglianza umana affidata a persone con competenza adeguata, assicurarsi che i dati in ingresso siano pertinenti allo scopo, conservare i registri automatici per il periodo previsto, informare i lavoratori quando un sistema ad alto rischio li riguarda, sospendere l'uso e avvisare il fornitore se emerge un rischio. Per i sistemi che non sono ad alto rischio, resta comunque l'obbligo di trasparenza dell'articolo 50 e quello di alfabetizzazione dell'articolo 4.
L'albero decisionale
Quattro domande in sequenza bastano per orientarsi. Avete sviluppato il sistema, o ne avete commissionato lo sviluppo? Se sì, e lo immettete sul mercato, siete fornitori, fine. Lo rivendete o lo distribuite con il vostro marchio? Se sì, siete fornitori. Lo avete modificato in modo sostanziale, o ne avete cambiato la finalità dichiarata? Se sì, siete fornitori per quel sistema specifico. Nessuna delle precedenti? Siete deployer, con gli obblighi ridotti elencati sopra.
Perché conviene chiarirlo per iscritto, e il caso dei modelli per finalità generali
Nei contratti con i fornitori di software conviene mettere nero su bianco chi è chi, per due ragioni pratiche. La prima è che in caso di controllo l'autorità chiede a chi risponde di cosa, e un contratto che lo dichiara accorcia la discussione. La seconda è che il fornitore ha obblighi verso di voi: deve consegnare istruzioni d'uso adeguate, informazioni sulle prestazioni e sui limiti, indicazioni sulla sorveglianza umana necessaria; se non le avete ricevute, non potete adempiere ai vostri obblighi, e questo va documentato.
Un caso a parte riguarda chi fornisce modelli come GPT, Claude o Gemini, che hanno un regime specifico, disciplinato dal capo V e applicabile dal 2 agosto 2025: riguarda loro, non voi. Ma se costruite un prodotto sopra uno di questi modelli e lo immettete sul mercato con il vostro nome, il fornitore di quel prodotto siete voi. Il modello sottostante resta responsabilità di chi lo ha addestrato; il sistema che ci avete costruito intorno è vostro. È una distinzione che vale la pena chiarire per iscritto con chi vi ha ceduto in licenza il modello di base, così da sapere fin dall'inizio dove finisce la sua responsabilità e dove comincia la vostra. Il riferimento normativo di fondo è il Regolamento (UE) 2024/1689, articoli 3, 4, 16, 25, 26, 50 e capo V. Se vuoi capire in quale ruolo rientra la tua azienda per ogni sistema che usa, parliamone.
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